Federalismo: nodi al pettine

Pubblicato su LaPadania - 10 Novembre 1999

Vediamo come dovrebbero funzionare le tasse nella legge sull’ordinamento “federale” della Repubblica preparata dagli uomini dell’Ulivo e che il Parlamento dovrebbe cominciare a discutere il 12 di novembre, dopodomani. L’argomento tasse è trattato nell’articolo 7, che potete vedere nella tabella che riportiamo qui sotto, e che in estrema sintesi prevede queste sei cose:...

I Comuni le Province, le Città metropolitane e le Regioni incassano i soldi di tasse. Quei soldi sono loro e solamente loro: non glieli tocca nessuno, e in questo caso i cittadini versano le tasse alla Regione e all’ente locale nel quale risiedono. E fin qui sembra che tutto vada bene.

  1. Però la nuova legge prevede anche dei tributi erariali, esattamente come oggi. In questo caso i cittadini non versano le tasse alla Regione o all’ente locale nel quale risiedono, ma mandano i soldi a Roma. E’ previsto il principio della compartecipazione, e questo significa che i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni incasseranno anche una parte delle “tasse statali” che sono andate dal loro territorio a Roma.Questo   è già meno ragionevole, perché avremo un inutile balletto di tasse che prima vanno a Roma e poi tornano indietro come “compartecipazione”.
  2. Lo Stato, dopo aver incassato i tributi erariali ed averne mandato indietro una parte come “compartecipazione”, avrà a disposizione dei soldi. Una parte li spenderà direttamente. Gli altri li metterà un  “fondo perequativo” e da qui li distribuirà ad alcune Regioni e ad alcuni enti locali. E sapete a chi li distribuirà? Quei soldi li darà ai “territori con minore capacità fiscale per abitante”. Anche un bambino si rende conto che i “territori con minore capacità fiscale per abitante” possono essere solamente di due tipi: quelli più poveri oppure quelli dove c’è maggiore evasione fiscale. Con un testo come questo, se non si mettono dei paletti, rischiamo di incentivare i fannulloni (perché dovremmo lavorare? Se non lavoriamo abbiamo “minore capacità fiscale” e di conseguenza riceviamo più soldi dallo Stato) e gli evasori fiscali (forza ragazzi, evadiamo, che così diminuisce la “capacità fiscale” del nostro Comune, e così lo Stato ci manda più quattrini).
  3. A questo punto la nuova Costituzione prevede che gli enti locali e le Regioni, sommando a) i soldi delle loro tasse, b) i soldi delle compartecipazioni, c) i soldi del fondo perequativo, dovranno avere i quattrini necessari per far fronte a tutti i loro compiti.
  4. Ma non è finita, perché la nuova Costituzione prevede che lo Stato trasferirà ancora altri soldi a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni opportunamente selezionati “per promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale”. Provate ad indovinare dove andranno a finire questi quattrini. Per la cronaca, questi si chiama “costituzionalizzazione dell’assistenzialismo”. Il gioco è questo: mettono l’assistenzialismo nella Costituzione, così poi se qualcuno protesterà potranno dire: «Non è mica colpa nostra, siamo obbligati a farlo, è un “atto dovuto”, perché lo prevede la Costituzione».
  5. Infine troviamo un principio che la Lega propone da anni: quello della tutela delle generazioni future. Infatti è previsto che Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni “possono ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese per investimenti”. Abbiamo ripetuto fino alla noi che con il debito pubblico non dovrebbe essere mai possibile pagare le spese correnti, come le pensioni o gli stipendi dei ministeriali, ma che quei soldi dovrebbero essere utilizzati solo per gli investimenti, come la costruzione di strade, ponti, scuole ed ospedali. Tutto bene dunque? No, nemmeno per sogno, perché noi ci riferivamo soprattutto allo Stato, mentre questo testo si riferisce solo a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, mentre lo Stato, con questa Costituzione, potrà continuare ad operare senza nessun vincolo etico che lo obblighi a rispettare le generazioni future.

(Fine – I precedenti articoli sono stati pubblicati il 6,7 e 9 novembre)

Ammontare massimo delle risorse finanziarie gestite dallo Stato centrale nel federalismo

proposto dalla Lega Nord

 

 

Miliardi di lire

A

Tutte le entrate tributarie dello Stato, delle Regioni e degli enti locali dell’anno 1998

624.665

 

B

Iva

113.723

A-B=C

Tutte le entrate meno l’Iva

510.942

D=10% di C

10 per cento di tutte le entrate meno l’Iva

51.094

E=B+D

Iva più il 10 per cento di tutte le entrate meno l’Iva

164.817

% di E su A

Questa nel 1998 è stata la percentuale “dell’Iva più il 10% delle altre tasse” sul totale delle entrate tributarie

26%

 

Fonte: relazione trimestrale di cassa al 31 dicembre 1998 pubblicata il 18 Marzo 1999, pagg. 2 e 77

 

 

Articolo 7 del progetto di legge costituzionale “Ordinamento federale della Repubblica” (testo aggiornato al 4 novembre 1999)

Testo proposto dai partiti romani

Testo emendato, proposto dal Gruppo Lega Forza Nord per l’Indipendenza della Padania

 

Comma 1

L’articolo 119 della Costituzione è sostituito dal seguente:

Comma 1

L’articolo 119 della Costituzione è sostituito dal seguente:

Comma 2

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

Comma 2

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

Lo Stato è titolare delle entrate erariali previste al quarto comma.

Comma 3

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

Comma 3

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri.

Comma 4

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Comma 4

Le entrate erariali dello Stato sono costituite dall’IVA e dai trasferimenti che i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono tenute a garantire allo Stato per finanziare le spese generali della Repubblica Federale ed il finanziamento del fondo perequativo previsto dal quinto comma. Tali trasferimenti non possono superare il 10 per cento del gettito complessivo delle entrate tributarie dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane e delle Regioni.

Comma 5

Le risorse derivanti dalle forniti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche di loro attribuzione

Comma 5

Con la legge è istituito un Fondo perequativo dal quale sono erogati i trasferimenti annui a favore di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni nei quali la capacità per abitante è inferiore a parametri definiti dalla legge stessa.

Possono accedere ai trasferimenti dal fondo perequativo esclusivamente i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni che soddisfino le tre seguenti condizioni:

  1. applicano, nell’ambito della loro autonomia finanziaria di entrata, aliquote superiori a quelle dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane e delle Regioni a cui non spetta l’intervento del fondo perequativo;
  2. Sono in grado di dimostrare di aver efficacemente combattuto ogni ipotesi di evasione fiscale nel loro territorio;
  3. Sono in grado di dimostrare di aver efficacemente combattuto ogni ipotesi di evasione contributiva sul loro territorio.

Scopo del fondo è quello di aiutare le Regioni e gli enti locali beneficiare a svolgere le funzioni e ad erogare i servizi di loro competenza ordinaria ad un livello di adeguatezza medio e in condizioni di massima efficienza ed economicità.

Comma 6

Per promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni

Comma 6

La costituzione e la distribuzione del fondo alle Regioni e agli enti locali che rispettano le tre condizioni esposte nel comma precedente, sono definite con legge secondo parametri uniformi ed oggettivamente determinabili, stabiliti per un periodo pluriennale.

Comma 7

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese di investimento. E’ esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.

Comma 7

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo principi generali determinati dalla legge dello Stato. E’ esclusa ogni garanzia dello Stato  sui prestiti dagli stessi contratti.

 

Comma 8

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni e lo Stato possono ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese di investimento.

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