Son ben poche le tracce di Federalismo

Pubblicatoo su LaPadania - 7 Novembre 1999

Ho scritto in un precedente articolo pubblicato ieri che il “testo base” della legge sull’ordinamento federale della Repubblica che la Camera dei deputati dovrebbe cominciare a discutere tra pochi giorni è “significativamente migliorabile” e che lo Stato centrale ne esce, se possibile, ancora più rafforzato e con ancora maggiori competenze rispetto ad oggi, alla faccia del federalismo. E’ opportuno approfondire questo argomento. Per questo vi invito a leggere uno degli articoli più importanti della legge sull’ordinamento federale della Repubblica, l’articolo numero cinque, che potete vedere nelle tabelle qui sotto e a lato.

            Devo premettere che in questi giorni i deputati della Commissione “Affari Costituzionali” stanno ancora lavorando e discutendo, e dunque è possibile che il testo definitivo che la Commissione sottoporrà all’esame del Parlamento potrà essere in parte diverso da quello che vedete nella tabella.

            I principi che è interessante discutere sono tre: quello della “legislazione esclusiva”, quello della “legislazione concorrente” e quello della “potestà regolamentare”.

            «Legislazione esclusiva». Come è facile capire leggendo quel lungo elenco di 15 lettere, dalla a) alla q), i deputati della maggioranza di sinistra hanno in mente uno Stato centrale che fa quasi tutto, dalla tutela dell’ambiente ai pesi e alle misure.

Questo è un vero festival del centralismo e della negazione delle responsabilità. Un trionfo della burocrazia.

            In quell’elenco ci sono cose veramente incredibili.

            Tra le tante, quella più grave, a mio parere, è quella che vedete in fondo alla lettera d), dove c’è scritto che lo Stato centrale dovrebbe avere legislazione esclusiva per quanto riguarda la “perequazione delle risorse finanziarie”.

            Qualcuno si è dimenticato di dire a chi ha scritto questa roba che il muro di Berlino è caduto, e che il comunismo di guai ne ha combinati abbastanza.

            Eppure, come vedete, c’è proprio scritto “perequazione delle risorse finanziarie”. Cosa è questa perequazione?

           Il vocabolario Treccani dice che “perequazione” significa “pareggiamento”, che a sua volta significa “reso pari, uguagliato, livellato, omogeneizzato”. Dunque stiamo parlando di comunismo, di quello della più bell’acqua, di quello che è ormai finito, che è ormai di un altro mondo, di un’altra galassia. Roba da burocrati, di mancanza di responsabilità, di mancanza di informazioni e di verità; e di pessima qualità della vita.

            Ricordate quando sognavamo che “ognuno dovrà dare secondo le sue possibilità ed ognuno riceverà secondo le sue necessità”? Sono cose che almeno una volta abbiamo pensato e desiderato tutti quando eravamo giovani. Ma non funziona.

            Purtroppo con questa mancanza di responsabilità, con questa mancanza di civiltà, con questa mancanza di principi, di rispetto e di amore, con questo “uomo” così egoista e così attaccato alla “roba” e al dio denaro, quelle utopie non funzionano e non possono funzionare. Quelli che hanno scritto questo “ordinamento federale della Repubblica” lo sanno perfettamente: lo hanno scritto così proprio per continuare a tutelare il loro “dio potere”.

            Anche il punto g) non è male: nel Soviet “federale” italiano nel quale viviamo e che verrebbe confermato da questa legge, l’ordine pubblico e la sicurezza dovranno continuare ad essere gestiti dallo Stato centrale.

            Una vera follia contro la storia e contro quello che ci insegna la drammatica realtà quotidiana.

            Anche nella lettera “l” potete vedere una bella perla: con questo testo lo Stato centrale “federale” italiano avrebbe legislazione esclusiva e potestà regolamentare esclusiva anche per quanto riguarda la “determinazione dei livelli minimi di garanzia da assicurare sul territorio nazionale alle prestazioni concernenti i diritti sociali”. Questo significa che un giorno potremo trovare sulla Gazzetta Ufficiale una bella legge che stanzia un milione al mese a favore di ogni individuo, purché zingaro Rom, oppure due milioni al mese a favore di ogni disoccupato, purché con la tessera di qualche partito o di qualche sindacato in tasca, ed in nome del federalismo dovremo obbedire e continuare a pagare, come al solito, perché su questi argomenti lo Stato centrale avrà legislazione esclusiva ed il parere dei soggetti che aderiranno al patto federale non conterà assolutamente niente.

«Legislazione concorrente». Questo è un principio più interessante, perché in questo caso le leggi le faranno le Regioni, con il vincolo di rispettare alcuni principi fondamentali che le Regioni si impegnano a recepire.

            Questa è sempre stata la mia idea dell’Europa dei popoli (quella di Danimarca, Austria, Sicilia, Bretagna, Catalogna, Veneto, eccetera, per intenderci): ognuno è padrone a casa sua, con il vincolo di recepire con le proprie leggi alcuni principi fondamentali condivisi, che rappresentano il collante tra tutti i popoli membri dell’Unione Europea. Dunque non si può non essere d’accordo con questo concetto di “legislazione concorrente”, salvo il fatto esso deve riguardare i grandi principi, mentre, come potete vedere nelle tabelle qui di fianco, nel testo che la maggioranza ha approvato in Commissione questo principio riguarda situazioni decisamente troppo di dettaglio: non capisco proprio perché in un ordinamento federale lo Stato debba ficcare il naso nei rapporti internazionali delle Regioni o nei loro commerci con l’estero o nell’organizzazione delle loro attività culturali. Ma scherziamo?

            In sostanza, a mio parere lo Stato centrale non dovrebbe avere nessun potere di “legislazione esclusiva” ma dovrebbe solamente indicare i grandi principi, che poi ogni Regione recepirà nelle sue leggi. Questo dovrebbe essere valido subito nella Repubblica federale italiana e poi, un domani che mi auguro non troppo lontano, nella Repubblica federale dei popoli europei.

            «Potestà regolamentare».  Infine, il testo prevede che “la legge statale o regionale attribuisce la potestà regolamentare ai Comuni, alle Province o alle Città Metropolitane  in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite”.

            Anche questo testo è figlio di quella logica che vuole che lo Stato ficchi il suo naso e le mani della sua burocrazia dappertutto. In una serie organizzazione federale delle Regioni dovrebbero potersi organizzare come vogliono loro, con l’unico vincolo di rispettare i principi fondamentali di cui abbiamo discusso nel paragrafo precedente.

           

Il nuovo articolo 117

Articolo 5 del progetto di legge costituzionale “Ordinamento federale della Repubblica” (testo aggiornato al 4 novembre 1999)

L’articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente:

“ART. 117. – La potestà legislativa è ripartita fra lo Stato e le Regioni, nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l’Unione Europea; immigrazione, diritto di asilo e condizione giuridica dello straniero;

b)rapporti tra la Repubblica

c) difesa e Forze armate; armi, munizioni ed esplosivi;

d) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;

e) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezioni del Parlamento europeo;

f) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

g) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

h) cittadinanza, stato civile e

i) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale;

l) determinazione dei livelli minimi di garanzia da assicurare sul territorio nazionale alle prestazioni concernenti i diritti sociali;

m) istruzione universitaria;

n) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Province, Comuni e Città metropolitane;

o) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

p) pesi, misure e determinazione del tempo, coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale; opere dell’ingegno;

q) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.

 

Materie “concorrenti”

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a:

  1. rapporti internazionali delle Regioni;
  2. commercio con l’estero;
  3. tutela e sicurezza del lavoro;
  4. istruzione;
  5. professioni;
  6. ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi;
  7. tutela della salute;
  8. alimentazione;
  9. ordinamento sportivo;
  10. protezione civile;
  11. grandi reti di trasporto e di navigazione;
  12. ordinamento della comunicazione;
  13. produzione, trasporto e distruzione nazionale dell’energia;
  14. previdenza sociale;
  15. armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;
  16. valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni altra materia non espressamente attribuita alla potestà legislativa
legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nelle materie di loro competenze e nei modi stabiliti dalla legge, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono alla loro attenzione.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salvo delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia.

La legge statale o regionale attribuisce la potestà regolamentare ai Comuni, alle Province o alle Città Metropolitane, in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica. Le leggi elettorali promuovono l’equilibrio della rappresentanza tra i sessi nell’accesso alle cariche pubbliche.


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